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L'Istituto
"Pietro Cadeo" Onlus trae origine da un'Opera Pia
realizzata per volontà testamentaria del
fondatore Pietro Cadeo, facoltoso commerciante
clarense deceduto nel 1853. Il benefattore, coi
codicilli 22/12/1852 e 22/01/1853, lasciò a tale
scopo alla Congregazione di Carità (allora
Istituto elemosiniere) la somma di 200.000 lire
austriache, la cui accettazione venne
autorizzata con ordinanza 16/02/1854 nº
22090/2681 della Delegazione provinciale di
Brescia.
Il primo
ricovero venne effettivamente aperto nell'anno
1859, sotto l'Amministrazione della
Congregazione di Carità. Il primo Statuto
dell'Opera Pia risulta approvato con D.R 25
settembre 1880. Il nome dell'Opera Pia era "Pio
ricovero dei Vecchi e Casa d'industria Cadeo".
Lo scopo della Pia Opera era quello di "accogliere
nello stabilimento quei poveri del Comune di
Chiari i quali, per età senile o per fisiche
indisposizioni, sono ridotti inetti a procurarsi
col lavoro i mezzi di loro sussistenza,
preferibili però sempre quelli che, raggiunta o
presso l'età di 60 anni, tennero sempre una
lodevole e laboriosa condotta". Nel corso
dei decenni altri benefattori lasciarono denaro
e beni immobili all'Ente. Con le offerte e con
le rendite dei beni immobili, l'Ente provvedeva
alle opere di assistenza alle persone anziane o
inabili. L'Ente e la Comunità di Chiari
conserveranno grata memoria nei confronti del
Fondatore e dei benefattori che hanno reso
possibili i servizi erogati.
Parallelamente al "Pio Ricovero dei Vecchi e
Casa d'Industria Cadeo", nel 1894, per
iniziativa del Comune, dell'allora Congregazione
di Carità, dell'Opera Pia Bettolini e della
Commissione Centrale di Beneficenza in Milano,
Amministratrice della Cassa di Risparmio fu
istituita l'Opera Pia "Ricovero di Mendicità" il
cui Statuto fu approvato con R.D. 8 luglio 1894.
Entrambe le Opere Pie erano amministrate prima
dalla Congregazione di Carità del Comune di
Chiari, e poi dall'Ente Comunale di Assistenza
fino al 1939, quando con R.D. 12 aprile
1939-XVII furono scorporate dall'Ente Comunale
di Assistenza e la gestione affidata ad una
Amministrazione unica. Successivamente, in
esecuzione della Deliberazione
dell'Amministrazione unica nº 13 del 15 0ttobre
1969, le due Opere Pie furono fuse in un'unica
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
ex legge 6972/1890, denominata "Casa di Riposo
Pietro Cadeo", con l'approvazione di un nuovo
Statuto. Tale fusione fu sancita dal D.P.R. 11
aprile 1970 nº 280, con il quale fu approvato il
nuovo Statuto. Successivamente, con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione
nº 166 del 01 agosto 2000, lo Statuto è stato
rinnovato per adeguarlo alle mutate situazioni
sociali e legislative nazionali e regionali e
alla nuova tipologia dei servizi erogati,
disciplinati dalle leggi della Regione
Lombardia. Il nuovo Statuto fu approvato dalla
Regione Lombardia con Decreto dirigenziale nº
9481 del 23 aprile 2001. In attuazione dell'art.
1 del nuovo Statuto, dal 01 gennaio 2002 la
denominazione dell'Ente è stata cambiata da
"Casa di Riposo Pietro Cadeo" in "Istituto
Pietro Cadeo".
L'Ente,
perseguendo esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, eroga ora servizi
socio-sanitari residenziali (Residenza Sanitaria
Assistenziale) e semi residenziali (Centro
Diurno Integrato) per persone anziane e/o
inabili in una struttura che ha una capienza di
150 posti letto per ospiti residenti e 20 posti
per ospiti semiresidenziali. La gestione di tali
servizi è effettuata nel rispetto delle norme
regionali in materia. La Regione concorre con
propri contributi alle spese di gestione dei
servizi sanitari e a rilevanza sanitaria. In
applicazione dell'art. 10 della Legge 8 novembre
2000 nº 328 e del D.Lgs 207/2001, tenuto conto
dell'intervenuta Legge di riforma del titolo V
della Costituzione Italiana di cui alla L.C.
3/2001, la Regione Lombardia con legge regionale
nº 1/2003 ha disposto la trasformazione delle
IPAB della Lombardia da deliberarsi entro il 31
ottobre 2003, dando ai Consigli di
Amministrazione la possibilità di trasformare l'IPAB
o in ASP (Azienda di servizi alla persona) di
diritto pubblico o in Persona giuridica di
diritto privato senza scopo di lucro, nel
rispetto delle tavole di fondazione e degli
Statuti. Il Consiglio di Amministrazione
dell'Ente, con deliberazione nº 172 del
30/10/2003, ha deciso la trasformazione in
Persona giuridica di diritto privato senza scopo
di lucro e precisamente in Fondazione ex art 12
e seguenti del C.C. richiedendo per la stessa la
qualifica di O.N.L.U.S ai sensi del D.Lgs 4
dicembre 1997 nº 460 e ha approvato il nuovo
STATUTO.
Si riportano
gli articoli 1 e 2 dello Statuto della
Fondazione:
Art. 1 -
Denominazione e sede
Per effetto
della trasformazione dell'I.P.A.B. (Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficienza) Istituto
Pietro Cadeo, è costituita la Fondazione
denominata "ISTITUTO PIETRO CADEO" con i
requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art.
10 e seguenti del D.Lgs. 4 Dic. 1997 nº 460.
L'acronimo O.N.L.U.S. sarà utilizzato nella
denominazione, in ogni segno distintivo ed in
ogni comunicazione rivolta al pubblico. La
Fondazione ha sede in Chiari, Viale Cadeo 13, ed
esplica la propria attività nell'ambito della
Regione Lombardia. Essa risponde ai principi ed
allo schema giuridico della Fondazione ai sensi
degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile. Si
regola, altresì, secondo le disposizioni in
materia di riordino del servizio del sistema
delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza di cui alla Legge 8 novembre 2000 nº
328, al D.Lgs. 4 maggio 2001 nº 201 ed alla
Legge Regionale 13 febbraio 2003 nº 1.
Art. 2 -
Scopi
La Fondazione
persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e si propone di svolgere attività di
pubblica utilità nel settore socio sanitario
assistenziale, subentrando a tutti gli effetti
nei servizi in precedenza svolti dalla I.P.A.B.
ISTITUTO PIETRO CADEO, adeguandoli ed
ampliandoli in ragione dei bisogni socio
assistenziali degli utenti che ad essa si
rivolgono con priorità dei cittadini di Chiari.
In
particolare si propone di:
-
ospitare,
per libera scelta delle stesse, le persone
anziane o inabili in stato di bisogno,
parzialmente autosufficienti e non
autosufficienti;
-
fornire
agli ospiti prestazioni socio-sanitarie,
assistenziali, socio-culturali, ricreative,
sanitario-riabilitative, finalizzate alla
cura e al mantenimento dell'autonomia;
-
assicurare agli ospiti l'assistenza
religiosa mediante apposite convenzioni;
-
accogliere ospiti non autosufficienti in
strutture protette quali le "Residenze
sanitarie assistenziali" con
l'organizzazione e l'erogazione di servizi e
prestazioni di ricovero pieno e di ricovero
diurno (centro diurno integrato) sia di
carattere sanitario che socio-assistenziale;
-
attivare
iniziative di formazione tecnico-scientifica
e di ricerca nel campo della riabilitazione
e dell'assistenza agli anziani, promuovendo
la diffusione della cultura geriatrica,
prioritariamente a favore dei propri
operatori;
-
adeguare
costantemente le prestazioni e i servizi
erogati alle indicazioni legislative
nazionali e regionali, nonché all'evoluzione
dei nuovi bisogni emergenti della
popolazione anziana;
-
curare
l'aggiornamento continuo del personale e del
volontariato;
-
promuovere stili gestionali volti alla
valorizzazione e al coinvolgimento di tutte
le risorse umane, al miglioramento continuo
del clima organizzativo nonché alla
redazione ed approvazione della carta dei
servizi, per stabilire le essenziali forme
di garanzia e di sicurezza riservate agli
ospiti;
-
promuovere periodicamente momenti di
partecipazione e di confronto con le
istituzioni del territorio, con le forze
sociali e del terzo settore in esso operanti
e favorire l'integrazione del volontariato;
-
promuovere, mediante l'apertura dei servizi
al territorio se ed in quanto possibile,
interventi nei confronti della famiglia o
delle reti amicali e parentali degli anziani
in stato di bisogno, per mantenerli il più a
lungo e nel migliore dei modi possibile
presso il proprio domicilio, evitando di
ricorrere così a ricoveri "impropri";
-
partecipare alla progettazione e alla
gestione del sistema integrato delle reti di
servizi alla persona, anche mediante una
diversificazione dell'offerta delle proprie
prestazioni nell'ambito assistenziale,
secondo quanto disposto dalla normativa
nazionale e regionale in materia (L.R. 1/86
e L. 328/2000);
-
collaborare, nelle sfere di competenza, con
le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e
con i medici di medicina generale, con
particolare riferimento alle dimissioni
delle persone con problemi di non
autosufficienza. La Fondazione potrà inoltre
compiere altre attività direttamente
connesse con le attività istituzionali, nel
rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs.
460/97 e da altre disposizioni.
Art.
5 dello Statuto
Sono organi
della Fondazione:
Il Consiglio
di Amministrazione
Le funzioni
del C.d.A. sono stabilite dall'art. 9 dello
Statuto della Fondazione. "Al Consiglio di
Amministrazione spettano i più ampi poteri per
la ordinaria e straordinaria amministrazione
della Fondazione."
Il Consiglio determina
l'indirizzo strategico dell'Ente, definisce i
programmi da attuare e gli obiettivi da
raggiungere, verifica la rispondenza ad essi dei
risultati conseguiti, emana direttive di
carattere generale. Spetta, in particolare, al
Consiglio:
-
approvare
lo Statuto e le eventuali modifiche
-
approvare
il Bilancio di Previsione le eventuali
variazioni e il Conto Consuntivo
-
determinare le tariffe di accesso ai vari
servizi erogati dall'Ente
-
deliberare la Dotazione Organica dell'Ente e
il C.C.N.L. applicato al personale e
approvare il C.C.D.I.
Il Consiglio
è composto da 5 membri; i Consiglieri rimangono
in carica 5 anni dalla data dell'insediamento, e
possono essere riconfermati. Il Consiglio di
Amministrazione elegge tra i suoi componenti il
Presidente e il Vice Presidente. Le
decisioni formali del Consiglio sono denominate
"Deliberazioni" e sono raccolte nel "Registro
verbali deliberazioni" del C.d.A.
Il
Presidente
Le funzioni
del Presidente sono indicate nell'art. 6 dello
Statuto. Il Presidente è il legale
rappresentatane dell'Ente. Spetta al Presidente
convocare e presiedere il Consiglio di
Amministrazione e determinare gli argomenti da
inserire nell'Ordine del giorno del Consiglio.
Il Presidente segue e sovrintende all'andamento
dell'Amministrazione, con riferimento agli
obiettivi del Consiglio, in attuazione delle
finalità statutarie, nel rispetto delle norme
statali e regionali vigenti.
Il Revisore
Dei Conti
Le funzioni
del Revisore dei conti sono previste dall'art.
13 dello Statuto. Il Revisore dei Conti è
nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il
Revisore dei Conti ha il compito di esercitare
il controllo contabile e la vigilanza sulla
gestione economico finanziaria dell'Ente,
secondo le modalità previste dall'art. 2397 e
seguenti del Codice civile.
Il Direttore
Generale
Le funzioni
del Direttore Generale sono indicate nell'art.
12 dello Statuto. Al Direttore spettano le
funzioni di gestione amministrativa tecnica e
contabile. Assume, nei limiti delle linee di
indirizzo adottate dal Consiglio di
Amministrazione dell'Ente, la gestione
finanziaria tecnica e amministrativa dell'Ente,
ed ha il compito di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
Il Direttore svolge
anche le funzioni di Segretario del C.d.A.,
partecipando alle sedute del Consiglio di
Amministrazione con le funzioni di Segretario
verbalizzante.
Prof.
Giovanni Massafra |
Presidente |
Sig.ra
Annamaria Bosetti |
Vice Presidente |
Sig.
Andrea Consoli |
Consigliere |
Ing.
Emanuele Sigalini |
Consigliere |
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Breve storia delle origini della Chiesa della
Fondazione
prof. Mino Facchetti
continua
scala ingresso principale |
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